Aprile 2006 |
Cinture di sicurezza - NOVITÀ PER TUTTI |
Obiettivo dichiarato: accrescere il livello di sicurezza stradale. La nuova disciplina sull'uso delle cinture di sicurezza è entrata in vigore il 14 aprile 2006 e contiene importanti novità. Di seguito le elenchiamo una per una. |
Nel nuovo articolo 172 del Codice della strada è stato eliminato ogni riferimento al limite di età al di sotto del quale era obbligatorio l'uso di dispositivi di ritenuta per bambini, prima fissato in dodici anni. Resta confermato il limite di 1,5 metri di altezza, al di sotto del quale è obbligatorio l'uso di detti dispositivi. Sui veicoli privi di cinture di sicurezza (quelli più vecchi), i bambini di età sino a tre anni non possono viaggiare. Quelli con più di tre anni possono occupare il sedile anteriore solo se alti più di 1,5 metri, mentre al di sotto di tale altezza devono obbligatoriamente occupare i sedili posteriori. Novità anche per i veicoli adibiti al trasporto di persone per servizio pubblico di piazza o adibiti al noleggio con conducente. In questo caso, i bambini di statura non superiore a 1,5 metri possono non usare i sistemi di ritenuta, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a sedici anni. Viene esplicitamente vietata l'installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag frontale, a meno che lo stesso non sia stato disinserito in maniera automatica adeguata (l'azionamento di un airbag in tali condizioni può provocare lesioni mortali). Viene esteso l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza a tutte le categorie internazionali di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci, anche a quelli di massa superiore a 3,5 tonnellate (veicoli commerciali per il trasporto di carichi pesanti, autobus e pullman). In particolare, sugli autobus muniti di sistemi di sicurezza, tutti gli occupanti di età superiore a tre anni hanno l'obbligo di usarli quando sono seduti; l'utilizzo di sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti è obbligatorio solo se gli stessi sono di tipo omologato. Quest'ultima disposizione appare di problematica interpretazione: non è chiaro se faccia riferimento ai soli bambini di età inferiore ai tre anni o a tutti quelli sotto il metro e mezzo di altezza; a questo proposito occorre notare come la norma non contenga alcun obbligo di dotazione, limitandosi a prescrivere che, se presenti, le cinture devono essere utilizzate dai passeggeri seduti. Per quanto riguarda, infine, i soggetti esonerati dall'uso delle cinture, sono stati confermati quelli già vigenti a eccezione dei conducenti di taxi e di veicoli adibiti al noleggio con conducente. Non si tratta di una norma punitiva: la presenza degli airbag richiede che il conducente usi la cintura di sicurezza, dal momento che, in caso di apertura del "palloncino", il guidatore privo di cintura si espone a gravi rischi di lesioni. |