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Proposta di emendamento al regolamento taxi di Roma
indice: PREMESSA TITOLO I NORME GENERALI 1. OGGETTO 2. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO TAXI 3. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO N.C.C. 4. SERVIZI INTEGRATIVI DI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA 5. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI VETTURE A TRAZIONE ANIMALE 6. DETERMINAZIONE DEL NUMERO E TIPO DI VEICOLI TITOLO II MODALITA’ DI ESERCIZIO 7. CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI E N.C.C. 8. TITOLO PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI 9. FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI 10. COLLABORAZIONI FAMILIARI 11. AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI 12. REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI 13. CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI 14. CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO 15. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 16. COMMISSIONI DI CONCORSO 17. VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 18. RILASCIO DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI 19. INIZIO DEL SERVIZIO 20. VALIDITA’ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI 21. TRASFERIBILITA’ DELLA LICENZA E DELL’AUTORIZZAZIONE 22. SOSTITUZIONE ALLA GUIDA 23. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI 24. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE VETTURE TAXI 25. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE VETTURE N.C.C. 26. TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI 27. PUBBLICITA’ SULLE AUTOVETTURE TAXI 28. CONTROLLO DEI VEICOLI 29. VEICOLI DI RISERVA 30. STAZIONAMENTI TAXI 31. STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI N.C.C. 32. TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP 33. TARIFFE 34. REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO 35. COMMISSIONE CONSULTIVA 36. SANZIONI 37. SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI ESERCIZIO 38. REVOCA DELLA LICENZA DI ESERCIZIO 39. DECADENZA DELLA LICENZA E DELLE AUTORIZZAZIONI 40. VIGLIANZA E CONTROLLO 41. RAPPORTO SUL MONITORAGGIO TITOLO III SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA PIAZZA E TRAZIONE ANIMALE 42. VETTURE PUBBLICHE DA PIAZZA E TRAZIONE ANIMALE 43. PRINCIPI DISTINTIVI PER LA TRAZIONE ANIMALE 44. RAZZE DI CAVALLI IDONEE PER IL TRASPORTO PUBBLICO 45. ABILITAZIONE DEL CAVALLO 46. CARATTERISTICHE DELLA VETTURA 47. REVOCA DELLA LICENZA 48. CODICE DI COMPORTAMENTO 49. CARTA DEI SERVIZI
PREMESSA Dal sito dei trasporti pubblici di Londra (vedi http://www.tfl.gov.uk) (Rivolgendosi ai taxisti) “L’Ufficio Trasporto Pubblico vi aiuta a proporre al pubblico un servizio legale, sicuro, accessibile e conveniente. In oltre ascolta le vs. opinioni e risolve i vs. problemi, vi aiuta a lavorare.” (vedi http://www.tfl.gov.uk/pco/pdfdocs/fares/translated-information/Taxi%20FareA4_FRENCH.pdf) Abbiamo aggiunto la Premessa estrapolandola dal regolamento taxi inglese e lasciamo al lettore qualsiasi commento. Nella stesura che segue, la parola “utente” è stata sostituita con “cliente” in quanto l’utente è colui che usa un servizio pubblico a pagamento: utente dell’autobus, delle Ferrovie, della Rai, mentre il cliente usa servizi privati a pagamento: cliente di un taxi, di un Noleggio con conducente,di Sky. Le ns. proposte di modifica sono in blu; seguono eventuali spiegazioni o commenti tra parentesi.
TITOLO I NORME GENERALI ART. 1 – Oggetto Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea in conformità alla Legge 15 gennaio 1992 n. 2, alla Legge 4 agosto 2006 n. 248, alla Legge Regione Lazio n. 58 del 26.10.1993 e successive modifiche ed integrazioni: a) servizio di piazza per il trasporto di persona con autovettura denominato “Taxi”; b) servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone con autovettura denominato “N.C.C.”; c) veicoli a trazione animale di genere equino. ART. 2 – Definizione del servizio taxi 1. Il servizio taxi, disciplinato dalle norme del presente Regolamento è il servizio che si rivolge ad una clientela (SOSTITUITO: un’utenza) indifferenziata, viene esercitato con autovettura da piazza ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e del relativo bagaglio a mano. 2. Si articola in sosta, acquisizione del servizio, prelevamento dell’utente e trasporto di questi sino alla destinazione richiesta. 3. La prestazione del servizio è obbligatoria all’interno del territorio comunale fatti salvi i diritti alla sicurezza del conducente ed al suo giusto compenso. (La modifica è ispirata dalla necessità di prevedere i giusti diritti agli operatori del settore)
4. La sosta avviene in aree pubbliche predisposte dal Comune. La tariffa è calcolata con tassametro omologato ed è determinata annualmente con provvedimento della Giunta Comunale. Si possono stabilire tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti. (L’inserimento di “annualmente” vuole ricordare gli impegni non rispettatati da 6 anni da parte dellA.C.)
ART. 3 – Definizione del servizio N.C.C. 1. il servizio N.C.C. si rivolge ad una clientela (SOSTITUITO: un’utenza) specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno della rimessa ed è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. Per rimessa si intende il luogo, nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell’utenza. 3. La sede del vettore e la rimessa devono trovarsi all’interno del territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione (SOSTITUITO: comunale di Roma) 4. La prenotazione di trasporto è effettuata presso la rispettiva autorimessa o sede del vettore. 5. La prestazione del servizio non è obbligatoria. 6. L’inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa. Il prelevamento dell’utente può avvenire anche al di fuori del Comune di Roma, purché la prenotazione sia avvenuta presso la sede del vettore e sia comprovata da documentazione cartacea disponibile a bordo del veicolo. ART. 4 – Servizi integrativi (Sostituito: L’Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all’art. 35 del presente Regolamento, può: a) Disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l’espletamento di cui alla presente lettera, i titolari di licenza in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 della Legge n. 21 del 1992; i sostituti alla guida devono espletare l’attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al Comune almeno il giorno precedente all’avvio del servizio;)
L’Amministrazione Comunale, d’intesa con i rappresentanti eletti dai titolari di licenza taxi e sentita la Commissione Consultiva di cui all’art. 35 del presente Regolamento, può: a) Disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, da svolgersi sia dai titolari di licenza o dai sostituiti alla guida: collaboratori famigliari, collaboratori associati o dipendenti, individuando il controllo sistematico non sulla singola vettura ma sull’area di stazionamento che diverrà un vero e proprio centro polifunzionale. L’area sarà protetta e monitorata 24h su 24h da telecamere collegate con le forze dell’ordine, questo garantirà l’agibilità del posteggio taxi spesso invaso da macchine in sosta selvaggia, da abusivi o da venditori ambulanti. Il cliente si troverà in un area protetta, soprattutto nelle ore notturne, dove tramite la centralina istallata potrà: A. Chiamare le forze dell’ordine B. Chiamare il Pronto Soccorso C. Chiamare un taxi, se non presenti In quest’ultimo caso, la centralina invierà un messaggio a tutte le centrali radio/taxi che a loro volta lo rilanceranno a tutti i taxi collegati, oppure, il messaggio della centralina sarà direttamente inviato a tutti i taxi con: 1. Messaggistica su telefono in modalità GSM 2. Computer Palmare in modalità WiFi o WiMax 3. Apposito ricevitore digitale o altro. D. Il tassista potrà dare la conferma d’inizio turno: 1.Digitando il suo codice di licenza sull’apposita tastiera della colonnina 2.Avvicinando il proprio Trasponder alla colonnina 3.Altro (a questo proposito vedi l’allegata proposta di Riorganizzazione del servizio.) E. Questa organizzazione dello stazionamento permetterà di effettuare una vero e proprio monitoraggio sull’effettiva richiesta di taxi in ogni area, in quali orari e sui tempi di attesa dei clienti nei posteggi sguarniti. Nelle aree dove la domanda risulterà maggiore si potrà intervenire efficacemente sulla presenza di taxi e sulla viabilità locale, con la creazione di corsie preferenziali o altro, per facilitare l’arrivo dei taxi. Si potrà modificare la turnazione per migliorare la presenza. (Questa organizzazione permette altresì di effettuare un controllo sistematico sui taxi presente in servizio come richiesto dall’A.C.) b) Prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 della Legge n. 21 del 1992 e in prevalenza ai soggetti di cui all’art. 7 della citata Legge n. 21/92, comma 1, lettere a) b) e c), di titoli autorizzatori provvisori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell’utenza; c) Prevedere, in via sperimentale l’attribuzione, esclusivamente (SOSTITUITO: prevalentemente) a favore di soggetti di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) b) e c), della citata Legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l’espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti; in tal caso l’attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a9 del presente articolo; d) Prevedere forme innovative di servizio all’utenza, con obbligo di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza taxi o ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, lettere b) e c) della citata Legge n. 21/92. Le autovetture in servizio taxi e noleggio possono essere impiegate per l’espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea nei modi stabiliti dall’Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dall’art. 14, commi 4 e 5 del D.lgs. 19 novembre 1997 n. 422. ART. 5 – Definizione del servizio di vetture pubbliche da piazza a trazione animale Sono applicabili ai titolari di licenza di vetture pubbliche da piazza a trazione animale tutti gli articoli del presente Regolamento puchè compatibili con la particolarità del trasporto. ART. 6 – Determinazione del numero e tipo dei veicoli 1. Il numero e il tipo delle autovetture da adibire al servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente e delle vetture a trazione animale è stabilito dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva prevista all’art. 35 del presente Regolamento secondo i criteri di cui al successivo comma 2. 2. Il numero delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva tenendo conto del rapporto tra numero di taxi ed NCC e residenti e predisponendo uno studio che ne certifichi la reale richiesta (SOSTIUITO: dei flussi turistici e dei fattori che possono modificare la domanda stessa). (Riteniamo del tutto immotivata il prossimo aumento del numero delle licenze in quanto non è giustificato da alcun parametro. L’ultimo sondaggio ACI/Eurispe del13/12/06 certifica che il 57% dei romani NON utilizza i taxi, per cui “per soddisfare la domanda effettiva..” occorre una vero e proprio studio che finora NON è stato mai fatto. La ns. proposta di riorganizzazione dello stazionamento, potrebbe essere uno strumento utilissimo a tale scopo)
3. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisca altresì la percentuale minima di vetture, rispetto al numero complessivo, da destinare al trasporto di portatori di handicap e il contributo finanziario per l’attrezzatura del veicolo. TITOLO II MODALITA’ DI ESERCIZIO ART. 7 – Condizioni per l’esercizio del servizio Taxi e N.C.C. Per l’esercizio del servizio Taxi e N.C.C. il titolare deve dimostrare di essere proprietario dell’autovettura ovvero di averne la disponibilità in leasing o a noleggio. ART. 8 – Titolo per l’esercizio dei servizi 1. L’esercizio dei servizi dei Taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizio pubblici non di linea istituito presso la C.C.I.A.A. 2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dalgi articoli 8 e 9 della L.15 gennaio 1992 n. 21 e dal presente Regolamento. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall’art. 8, comma 2, della L.15/01/1992, n. 21 che testualmente recita: “La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti”. ART. 9 – Forme giuridiche di esercizio dei servizi 1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l’esercizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall’art. 7 comma 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 che testualmente recita: “I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: a) Essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443; b) Associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; d) Essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art.1 (servizio di noleggio con conducente)”. 2. E’ consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti dall’art. 7, comma 1 della L. 21/92, ferma restando la titolarità della licenza in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi da diritto alla gestione economica dell’attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica della intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativi da parte dell’Amministrazione Comunale. Il titolare della licenza è tenuto a dare comunicazione documentata all’ufficio comunale preposto, entro 30 giorni, dell’avvenuta iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane ovvero presso organismi cooperativi di lavoro, così come delle relative variazioni. Gli organismi associativi sono altresì tenuti a depositare all’ufficio comunale competente l’elenco dei propri associati e a dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute. ART. 10 – Collaborazioni familiari 1. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, così come previsto dall’art. 10 comma 4 Legge n. 21/92, della collaborazione di familiari quali: il coniuge, il parente entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, conformemente a quanto previsto dall’art. 230 bis del codice civile. 2. gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione: a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all’art. 6, conformemente a quanto previsto dall’art. 230 bis del codice civile; b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del presente Regolamento e che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell’impresa familiare; c) copia dell’atto notarile della costituzione dell’impresa familiare; d) certificato di costituzione dell’impresa familiare presso la C.C.I.A.A.; e) elenco dei familiari collaboratori indicando per ognuno i dati anagrafici, il numero di iscrizione al Ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio. L’elenco deve essere allegato alla licenza o autorizzazione in copia. 3. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori al di fuori dall’impresa familiare a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali, lavoro autonomo, attività d’impresa. 4. Il collaboratore familiare ha l’obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare. 5. Il titolare è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, l’avvenuta cessazione della collaborazione familiare. ART. 11 – Ambiti Operativi Territoriali 1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e a condizione di reciprocità, negli stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano. 2. Per il servizio taxi il prelevamento dell’utente oppure l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa. 3. Per il servizio di N.C.C. il prelevamento dell’utente oppure l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 11 commi 3 e 4 della Legge 21/92. tale prelevamento può avvenire anche fuori de suddetto ambito territoriale, purchè la prenotazione sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo. Terminato il servizio, il conducente della vettura NCC deve riportare la vettura all’interno della rimessa, nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, e non è consentito tenere il veicolo in sosta sulla strada, salvo che durante l’esecuzione di un servizio. ART. 12 – Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all’esercizio Taxi o N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani, ovvero di un paese dell’Unione Europea, ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi nel proprio territorio; negli ultimi due casi l’interessato dovrà dimostrare di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana; b) essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 Legge 15.01.1992 n. 21 presso la C.C.I.A.A. di Roma; c) residenza nel comune di Roma o in un altro comune della provincia; d) non essere titolari di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di N.C.C. previsto dall’art. 8 Legge 21/92; e) non aver riportato una o più condanne definitive a pene detentive complessivamente superiori ai due anni per delitti non colposi, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione. 2. Per l’esercizio del servizio N.C.C. è richiesta inoltre la disponibilità nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, (SOSTITUITO: comunale) di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L’idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata dall’amministrazione comunale, unicamente con riguardo a tale destinazione d’uso. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi ossia contemporaneamente sede del vettore, l’idoneità è accertata anche in merito all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico - sanitarie, edilizie e di quant’altro prescritto dalla normativa vigente al riguardo. 3. In ogni caso il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d’ufficio, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione indicati nel presente articolo. ART. 13 – Assegnazione delle licenze 1. Le licenze per l’esercizio taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso. 2. La Giunta Comunale può, verificata la necessità di adeguare il livello di offerta e sentita la Commissione Consultiva di cui all’art. 35, bandire concorsi per il rilascio a titolo gratuito o a titolo oneroso di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 della Legge n. 21 del 1992. ART. 14 – Assegnazione di licenze con bandi a titolo oneroso 1. La Giunta Comunale d’intesa con i rappresentanti eletti dai titolari di licenza taxi, fissa, in caso di concorsi a titolo oneroso, l’importo della licenza ed individua, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettive di valutazione automatica o immediata che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. (La posizione del Comune sul “mercato” delle licenze taxi è sempre stato di massima disattenzione, spesso ha inopinatamente stigmatizzato questa normale prassi di “mercato” per cui riteniamo essenziale, che per le eventuali “licenze a titolo oneroso” si debba agire d’intesa con i ns rappresentanti seguendo i criteri di “mercato” su base d’asta)
2. I proventi derivanti dalla cessione di licenze a titolo oneroso vengono ripartiti all’80% tra i titolari di licenza taxi vincolando la somma ad un Fondo Pensioni da ripartire in modo proporzionale agli anni di servizio di ogni tassista o con modalità da stabilire; il restante 20% viene utilizzata per costituire un fondo per finanziare iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità del servizio taxi. (SOSTITUITO:degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l’impiego di tecnologie satellitari). I prossimi bandi di assegnazione di licenze taxi saranno così ripartiti:il 20% a titolo gratuito, l’80% a titolo oneroso. (Argomenti importanti ai quali dobbiamo dare una risposta. Vincolare i proventi delle licenze a “Titolo oneroso”, rilasciate con criteri di “mercato”, ad un Fondo Pensione potrebbe aprire scenari nuovi che finora nessuno a mai ipotizzato. Sarebbe anche un deterrente a politiche “clientelari”, per le assegnazioni delle licenze, sempre in voga e che portano danno alla ns categoria.)
3. Il bando di concorso per l’assegnazione di licenze taxi a titolo oneroso deve indicare: a) il numero delle licenze da rilasciare; b) l’importo della licenza; c) i requisiti per l’ammissione al concorso; d) i requisiti per il rilascio del titolo; e) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell’invio ed eventuali documenti da presentare; f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale. ART. 15 – Assegnazione di licenze taxi con bandi a titolo gratuito 1. Il bando di pubblico concorso deve indicare: a) il numero delle licenze da rilasciare; b) i requisiti per l’ammissione al concorso; c) i requisiti per il rilascio del titolo; d) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell’invio ed eventuali documenti da presentare; e) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria – oltre a quelli già previsti dall’art. 8 comma 4 della Legge 21/92 (l’aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi) – ed il relativo punteggio; f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale; g) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità ed utilizzo della graduatoria; h) eventuali materie d’esame. 2. Le domande di partecipazione al concorso, per l’assegnazione della licenza di taxi, devono essere presentate in carta semplice. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente. 3. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 12 comma 1 del presente Regolamento. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 viene richiesta all’interessato o acquisita d’ufficio prima del rilascio della licenza. L’ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l’elenco dei candidati ammessi e degli esclusi, che viene approvato con determinazione del dirigente preposto all’ufficio. 4. Com provvedimento della Giunta Comunale è nominata una Commissione di Concorso di tre membri, tra i quali il Direttore del Dipartimento competente o un suo delegato, con funzioni di Presidente e due esperti del settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’amministrazione comunale con qualifica non inferiore alla VII. La Commissione opera come collegio perfetto. La Commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette al Dirigente dell’unità competente per l’approvazione. 5. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data della sua approvazione. I posti d’organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria, qualora la Giunta Comunale decida di coprire i posti vacanti tramite assegnazione di licenze a titolo gratuito, devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento. ART. 16 – Assegnazione di autorizzazioni NCC. 1. Il bando di pubblico concorso deve indicare: a) il numero delle autorizzazioni NCC da rilasciare; b) i requisiti per l’ammissione al concorso; c) i requisiti per il rilascio del titolo; d) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell’invio ed eventuali documenti da presentare; e) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria – oltre a quelli già previsti dall’art. 8 comma 4 della Legge 21/92 (essere stato dipendente di un’impresa NCC per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi) – ed il relativo punteggio; f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale; g) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità ed utilizzo della graduatoria; h) eventuali materie di esame. 3. Le domande di partecipazione al concorso, per l’assegnazione dell’autorizzazione per N.C.C., devono essere presentate in carta semplice. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente. 4. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 12 comma 1 del presente Regolamento. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 viene richiesta all’interessato o acquisita dall’ufficio prima del rilascio dell’autorizzazione. L’ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l’elenco dei candidati ammessi e degli esclusi, che viene approvato con determinazione del dirigente preposto all’ufficio. 5. con provvedimento della Giunta Comunale è nominata una Commissione di Concorso di tre membri, tra i quali il Direttore del Dipartimento competente o un suo delegato, con funzioni di Presidente e due esperti del settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’amministrazione comunale con qualifica non inferiore alla VII. La Commissione opera come collegio perfetto. La Commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette al Dirigente dell’unità competente per l’approvazione. 6. la graduatoria ha validità di tre anni dalla data della sua approvazione. I posti d’organico che si rendono vacanti nel corso del triennio della graduatoria, devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento. ART. 17 – Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 1. Entro 10 giorni dall’esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l’Ufficio competente da formale comunicazione ai candidati dell’esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, fatte salve cause di forza maggiore. 2. Entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, le licenze e le autorizzazioni sono attribuite con Determinazione Dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di regolamento. ART. 18 – Inizio del servizio 1. Il titolare della licenza o di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare o far iniziare il servizio entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione. 2. Detto termine potrà essere prorogato con Determinazione Dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa. 3. Prima dell’inizio del servizio l’assegnatario di licenza taxi deve provvedere all’installazione del tassametro con relativo sigillo. ART. 20 – Validità della licenza e delle autorizzazioni 1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte a vidimazione quinquennale presso il competente Ufficio Comunale. 2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l’esercizio della professione. 3. La vidimazione quinquennale è condizionante per il mantenimento della licenza; qualora il titolare della licenza non provveda alla richiesta di vidimazione entro il termine massimo di tre mesi dalla scadenza quinquennale, la licenza si intende revocata. ART. 21 – Trasferibilità della licenza e dell’autorizzazione 1. La licenza per l’esercizio del servizio taxi e l’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all’art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti all’art. 12 del presente Regolamento quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. 2. In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferiti ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all’art. 6 della Legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti. 3. Il trasferimento deve essere richiesto comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti o dalla stipula dell’atto di cessione. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca del titolo. 4. La inabilità permanente o l’inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dall’ufficio del medico legale presso la A.S.L. di appartenenza. 5. A seguito di morte del titolare gli eredi devono comunicare all’ufficio Comunale competente il decesso entro un mese dal verificarsi dell’evento. 6. Il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti per legge. In tal caso si rende necessaria la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell’attività da parte di tutti gli altri aventi diritto, a meno che esista uno specifico testamento. 7. Durante tale periodo il servizio può essere esercito da un sostituto alla guida o dipendente in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 della Legge n. 21. (SOSTITUITO essere sospeso fino alla individuazione del nuovo titolare) (Questo modifica permette il massimo supporto alle famiglie colte da lutti o da gravi menomazioni del titolare di licenza).
8. Qualora il trasferimento non si perfezioni nell’arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso. 9. Gli eredi minori e coloro che non abbiano raggiunto l’età di legge per ottenere il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti previsti non oltre il termine ultimo di dodici mesi dal raggiungimento dell’età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza. 10. Ogni determinazione relativa agli eredi minori del titolare deceduto deve uniformarsi alla decisione del Giudice Tutelare. ART. 22 – Sostituzione alla guida 1. I titolari di licenze taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio quando si trovino nelle seguenti condizioni: a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio; b) per l’espletamento del servizio militare di leva o per prestazione di servizio civile; c) per un periodo di ferie non superiori a trenta giorni annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi; f) nei casi previsti dall’art. 4 lettere a), c), d) del presente Regolamento. 2. Nei casi previsti di sostituzione, il titolare della licenza taxi deve comunicare a mezzo fax, telefono o e-mail (SOSTITUITO: presentare la richiesta di autorizzazione alla) la sostituzione alla guida all’ufficio competente indicando i motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti. Contestualmente alla comunicazione (SOSTITUITO: richiesta) il titolare della licenza deve dichiarare il tipo di rapporto instaurato con il sostituto alla guida tra quelli previsti (collaborazione familiare, contratto di gestione, assunzione a tempo determinato) e deve trasmettere all’ufficio competente, almeno il giorno prima dell’avvio del servizio, la documentazione attestante il rapporto di lavoro: a) atto costitutivo dell’impresa familiare per i collaboratori familiari; b) copia del contratto di gestione per chi opera tramite contratto di gestione; c) contratto di lavoro e posizione INPS ed INAIL per i lavoratori dipendenti. 3. Per motivi di salute la cui prognosi non superi i 20 giorni, il titolare della licenza comunica all’ufficio Comunale competente il nominativo del sostituto, il suo numero di iscrizione al ruolo dei conducenti e la durata della sostituzione allegando il certificato medico curante entro 48 ore dall’inizio della malattia. 4. Il titolare della licenza taxi che per motivi presenti nel presente articolo voglia tenere ferma la vettura, può attuare il fermo del taxi per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione al competente Ufficio Comunale. ART. 23 – Caratteristiche dei veicoli 1. Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio Taxi o N.C.C. devono obbligatoriamente: a) essere dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale; b) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valige e contenitori atti al trasporto di cose o di animali domestici al seguito dell’utente anche con l’installazione di portabagagli all’esterno della vettura; c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri; d) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992; (SOSTITUITO:e) essere dotati dei sistemi di controllo sull’inizio, la durata e la fine del servizio previsti dall’Amministrazione Comunale) 2. In occasione del rinnovo dei veicoli, il nuovo veicolo dovrà essere scelto tra i modelli approvati in concerto con i rappresentanti eletti dai titolari di licenza taxi (SOSTITUITO: avere, oltre a quanto previsto al comma precedente le seguenti caratteristiche: a) avere un bagagliaio di capacità non inferiore ai 400 litri; b) essere dotato di aria condizionata; c) possedere le caratteristiche antinquinamento previste dalla normativa vigente per le immatricolazioni di auto nuove.) ART. 24 – Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio Taxi 1. Oltre alle caratteristiche prescritte all’art. 23 l’autoveicolo taxi deve: a) essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all’art. 26 del presente Regolamento; b) avere a bordo il tariffario, autorizzato dall’Amministrazione Comunale, a disposizione dell’utenza. Il tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente deliberate dall’Autorità comunale devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese, tedesca e spagnola; c) essere del colore stabilito dall’Apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato in data successiva al 31 dicembre 1992; d) esporre sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante in modo visibile il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune ed il collegamento ad un poste radio, le cui dimensioni saranno stabilite con successiva disposizione del Dipartimento VII; e) recare sul tetto della vettura apposito segnale illuminabile (SOSTITUITO: luminoso) con la dicitura “TAXI”. (SOSTITUITO: il segnale luminoso sarà composto da tre luci: una di colore bianco che dovrà essere sempre accesa quando il taxi è libero ed in servizio, una di colore verde che indicherà la “tariffa 1”, percorso all’interno e sul Grande Raccordo Anulare di Roma, e una di coloro rosso che indicherà la “tariffa 2”, percorso all’esterno del Grande Raccordo Anulare di Roma; qualora, come si prevede, vengano eliminate le tariffe 1 e 2 è sufficiente indicare taxi libero o occupato) (Nello stessa frase si da notizia dell’eliminazione delle tariffe 1 e 2, per cui ci sembra assurdo spendere oltre 1milione di euro per l’acquisto di nuovi segnali luminosi Taxi che poi saranno inservibili. Se poi si reintroduce una diversa tariffazione, cosa facciamo, ne acquistiamo altri ancora?)
f) esporre – in caso di offerte alternative (SOSTITUITO: tariffe inferiori) a quelle di riferimento (SOSTITUITO: massime) stabilite dall’Amministrazione Comunale – contrassegno adesivo ben visibile dall’esterno che pubblicizzi le agevolazioni o lo sconto praticato. E’consentito praticare tariffe alternative per soddisfare al meglio l’esigenze della clientela; (Il concetto di tariffa massima è ostativo a qualsiasi forma di “mercato”. Chiamiamo a giudizio tutti i “liberali” di questa città sul punto in esame. Un “libero mercato” non può prescindere dalla leva del “prezzo”, fissare una Tariffa di riferimento è necessario, ma prevedere un “tetto” limite, in caso di un servizio che offra altro al cliente, significa anche limitare a priori le possibilità di offerta. In alternativa proponiamo di sviluppare la possibilità di “convenzioni” per clienti che necessitano, non di spendere poco, ma di avere invece un servizio migliore.)
g) avere fissata, all’interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero della licenza comunale. All’esterno, nella parte posteriore della carrozzeria, deve essere applicata una targa di colore bianco recante lo stemma del Comune di Roma, il numero della licenza e l’iscrizione “Servizio pubblico” in colore nero. 2. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento relative agli artt. 23, 24, 25, 26 e 32 del presente Regolamento sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale. 3. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentire la rimozione quando il veicolo sia adibito ad uso privato. ART. 25 – Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C. Oltre alle prescrizioni dell’art. 23 l’autoveicolo adibito al servizio N.C.C. deve esporre all’interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta “noleggio” ed una targa in materiale plastico, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura “N.C.C.”, lo stemma ed il numero di autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dall’Amministrazione Comunale. ART. 26 – Tassametro per il servizio Taxi 1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche: a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e (SOSTITUITO: a base chilometrica) per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l’inserimento della relativa tariffa; b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l’inserimento di altre tariffe; c) indicare l’esatto importo in Euro. (SOSTITUITO.:Il tassametro deve prevedere la possibilità di inserire tariffe fisse e predeterminate per percorsi prestabiliti.) (mentre si pensa di abolire la tariffa 2, adducendo il pretesto che genera scarsa chiarezza, si vorrebbero introdurre criteri ancora più complicati?)
3. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l’autista sia l’utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute. 4. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche della collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale. 5. Il tassametro deve essere messo in azione solo ala momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato solo al momento del pagamento dell’importo del servizio. (SOSTITUITO: non appena l’autoveicolo sia giunto a destinazione o venga licenziato dall’utente) (Se il cliente, per qualunque ragione, ci ripensasse e dovesse proseguire, o non avesse con se il denaro il tassametro non potrebbe essere fatto ripartire. Più giusto quindi che venga fermato quando il cliente si accinge effettivamente a pagare.)
6. Indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa. 7. I supplementi devono essere visibili e devono comunque obbligatoriamente apparire sul display luminoso del tassametro al momento del pagamento della tariffa; il tassametro deve essere programmato per consentire l’inserimento di quantitativo massimo di supplementi che verrà definito con apposito provvedimento della Giunta Comunale. 8. E’ vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati. 9. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l’importo della corsa sarà riscosso in base all’approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente. 10. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all’ufficio comunale competente di qualsiasi intervento che abbia dato luogo all’asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo. 11.Il tassametro deve essere in grado di rilasciare, su richiesta dell’utente, apposita ricevuta indicante le singole voci che compongono l’importo totale del viaggio nonché il numero della licenza e la data di svolgimento dello stesso (CANCELLATO: il luogo di prelevamento e di destinazione del servizio) (Ad ogni tassametro è possibile applicare una stampante per l’emissione dello scontrino e ciò è utile per diversi motivi: 1. Recupero percentuale di lavoro: questo costringerebbe molti pseudo-clienti ha prenderlo davvero il taxi e non solo a presentare la ricevuta per il rimborso, taroccata e spesso acquistata dal passeggero in un normale negozio es: Buffetti 2. Maggiore trasparenza sui costi · Il tassametro è già un Registratore di cassa e l’eventuale scontrino ha l’identico valore di una comune ricevuta taxi scritta a mano. · Avere una maggior trasparenza nei costi non può non essere un elemento positivo che porta benefici sia all’operatore che al suo cliente.
Sarebbe utile che l’A.C. investisse per l’acquisto di questi apparati invece di inseguire il GPS. Tuttavia pretendere sullo scontrino anche luogo di partenza e destinazione equivale a “buttare” i 6450 tassametri attuali, corrispondenti al modico importo di oltre 2milioni di euro)
ART. 27 – Pubblicità sulle autovetture taxi 1. L’apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D legs. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche. 2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall’Amministrazione Comunale. ART. 28 - Controllo dei veicoli Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Direzione Generale della M.C.T.C., le autovetture adibite al servizio taxi ed al servizio N.C.C. sono soggette a controlli su base campionaria da parte dell’Amministrazione Comunale allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell’espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture taxi. ART. 29 – Veicoli di riserva 1. Su richiesta dei titolari di licenza taxi o degli organismi associativi indicati all’art. 7 della L. 21/92 la Giunta Comunale può autorizzare l’immatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tutti i tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio. 2. Le vetture di riserva, aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio stesso, devono essere contrassegnate da apposito simbolo di riconoscimento che deve essere consegnato dall’Amministrazione Comunale e ad essa restituito al termine dell’uso. 3. Il titolare della licenza la cui vettura si trova nell’impossibilità di circolare, deve comunicare al competente ufficio comunale i motivi e la durata del fermo tecnico ed i contrassegni dell’auto di scorta utilizzata. 4. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare ed al sostituto alla guida è vietato l’uso della propria autovettura taxi qualora gli sia stato assegnato un veicolo di riserva. ART. 30 – Stazionamento Taxi 1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree di sosta individuate da apposita segnaletica stabilite con ordinanza del Sindaco d’intesa con i rappresentanti eletti dai titolari di licenza taxi. E’ inoltre consentito lo stazionamento al di fuori di queste aree per meglio soddisfare le richieste della clientela (Spesso il cliente, specie il turista, ignora l’ubicazione dei ns posteggi. A volte è necessario che “l’offerta” vada incontro alla “domanda”)
2. I tassisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l’ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E’ tuttavia facoltà dell’utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, ecc.) è inoltre possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall’ordine di arrivo per espletare il servizio. 3. L’uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza del Sindaco se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse. 4. E’ consentito al cliente (SOSTITUITO: all’utente) di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista, o tramite richiesta telefonica alle colonnine taxi nonché alle centrali radio taxi. 5. E’ vietato far salire a bordo il cliente (SOSTITUITO: all’utente) quando il taxi si trova in vista (SOSTITUITO: ad una distanza inferiore a 100 metri) dal luogo di stazionamento, qualora vi siano taxi o clienti (SOSTITUITO: utenti) in attesa nel luogo di stazionamento stesso. (Questo comma, se non modificato, perpetuerà il divieto di non far salire clienti a bordo anche se il posteggio, pur vicino, si trova in una posizione non visibile, magari è dietro l’angolo, con il rischio di rifiutare un cliente e trovare poi lo stazionamento sguarnito di taxi.)
ART. 31 – Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C. Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C. avviene esclusivamente all’interno delle rimesse situate ne territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell’utenza. ART. 32 – Trasporto soggetti portatori di handicap 1. il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito. 2. i titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap. 3. I veicoli appositamente attrezzati per i soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503. ART. 33 – Tariffe 1. Le tariffe (SOSTITUITO:massime) del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e (SOSTITUITO: a base chilometrica) per il servizio extraurbano, i relativi supplementi, sono fissati dal Comune, d’intesa con i rappresentanti eletti dai titolari di licenza taxi con apposita deliberazione della Giunta, previo parere della competente Commissione Consultiva. Tali tariffe possono prevedere una quota fissa ed iniziale differenziata se il servizio inizia da uno stazionamento taxi o per strada, oppure se il servizio inizia con una chiamata alla centrale radio taxi e/o ad una postazione telefonica fissa. Le tariffe taxi e i supplementi devono essere sottoposti a revisioni annuali. (SOSTITUITO: sono sottoposti a verifiche annuali.) 2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune previo parere della competente Commissione Consultiva in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993. 3. I tassisti e i noleggiatori possono facoltativamente (SOSTITUITO: sono obbligati ad) accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante, solo se questo non comporti oneri aggiuntivi a carico del conducente. L’A.C. si adopererà a ricercare convenzioni con Istituti di credito per agevolare questo strumento di pagamento. (dal regolamento dei taxisti londinesi “… alcuni taxi accettano le carte di credito, generalmente con una maggiorazione dal 10% al 15% della tariffa indicata dal tassametro…” http://www.tfl.gov.uk/pco/pdfdocs/fares/translated-information/Taxi%20FareA4_FRENCH.pdf La pretesa di obbligare ad accettare oneri aggiuntivi da parte del tassista su una tariffa amministrata non è accettabile.)
4. I tassisti e i noleggiatori possono stipulare con soggetti terzi, pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti per l’esercizio della loro attività. 5. Le tariffe si applicano all’interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell’art. 4del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni (Codice della Strada). Oltre tale limite il prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi all’interno del sistema tariffario. Il conducente taxi, all’inizio della corsa, ha l’obbligo di far conoscere al passeggero da quale luogo ha inizio la contrattazione libera e pattuirne le condizioni. 6. I titolari di licenza taxi e le organizzazioni economiche previste dall’art. 7 della Legge 21/92, nonché le centrali radio taxi possono applicare tariffe diverse (SOSTITUITO: inferiori) da quelle (SOSTITUITO: massime) stabilite dall’amministrazione comunale d’intesa con i rappresentanti eletti dai titolari di licenza taxi. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all’art. 35, dovrà stabilire modalità organizzative, criteri e condizioni applicativi di tale sistema tariffario, garantendo massima trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione ai clienti (SOSTITUITO: utenti) e adeguata fattibilità gestionale. Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato con tassametro omologato sulla base della tariffa fissata dall’Amministrazione comunale d’intesa con i rappresentanti eletti dai titolari di licenza taxi, oppure in base alle tariffe fisse e predeterminate per percorsi prestabiliti. (Riteniamo che oggi la gente non voglia solo pagare poco, la concorrenza al ribasso è una cultura terzomondista che non si addice alla tradizione politica e sociale dell’occidente. Il recente rapporto ACI/Eurispe, del 13/09/2006, testimonia la disaffezione dell’utente verso il mezzo pubblico, autobus, treni e metro. Rifiutiamo il concetto che un servizio per essere pubblico deve costare poco, il basso costo è sempre sinonimo di bassa qualità e scarso interesse da parte del cliente. Oggi si ha voglia di un servizio migliore, più attento alle esigenze di ognuno. La leva del “prezzo” è lo strumento usato in un “mercato libero” per poter competere onestamente. Negare ciò significa negare che il taxi sia un soggetto di mercato per cui si renderà necessario applicare le stesse logiche gestionali delle aziende pubbliche, ad esempio l’ATAC:
7. Le organizzazioni economiche previste dall’art. 7 della Legge 21/92 possono stipulare con soggetti terzi pubblici o privati convenzioni o abbonamenti che prevedano costi diversi (SOSTITUITO: variazioni a ribasso) dall’importo tassametrico e dagli eventuali supplementi. (Modifica in linea con il “libero mercato”)
8. Qualora per avaria del veicolo o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debba essere sospeso, l’utente ha diritto di pagare solo l’importo maturato al verificarsi dell’evento. 9) Qualora per motivi personali del cliente, la corsa o il servizio a costi predeterminati o fissi debba essere sospeso, l’importo andrà comunque pagato al conducente. (Questo comma è stato aggiunto in quanto si prevede di usare lo strumento del –costo fisso- per altre destinazioni. Qualora il cliente, per motivazioni personali, rinunci “in corso d’opera” al servizio a costi predeterminati, sarà tenuto a pagare l’importo pattuito anche se non giunto a destinazione. )
ART. 34 – Regolamentazione del servizio 1. Il servizio taxi è regolato in relazione alle esigenze dei clienti (SOSTITUITO: utenti) 2. L’orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore. 3. L’Amministrazione comunale d’intesa con i rappresentanti eletti dai titolari di licenza taxi può proporre anche turni integrativi rispetto a quelli minimi. 4. Nei casi di emergenza dovuta a calamità naturale, o altri eventi eccezionali e per soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina, si dà facoltà al singolo licenziatario taxi di derogare dai turni prestabiliti (SOSTITUITO: il Sindaco stabilisce con ordinanza i tempi e gli orari del servizio) (L’eventualità di un terremoto o altra calamità, comporta l’attivazione dei tassisti tipo la Protezione Civile? Il congresso di qualche partito o la visita di importanti personalità impone ai tassisti obblighi speciali? Crediamo sia opportuno lasciare al tassista la facoltà di derogare dai turni ordinari.)
ART. 35 – Commissione Consultiva Composizione e nomina 1. Con Determinazione Dirigenziale è nominata una Commissione Consultiva composta da n. 15 membri individuati nel modo seguente: a) n. 3 esperti del settore designati dal Sindaco, uno dei quali con funzione di Presidente; b) n. 7 rappresentanti del settore taxi eletti dalla categoria con un meccanismo proporzionale con candidature libere da ricercare tra coloro che hanno i requisiti previsti della Legge n. 21 del 1992 (SOSTITUITO:tramite un regolamento elettorale da definirsi con apposito provvedimento della Giunta Comunale) c) n. 2 rappresentanti del settore NCC eletti dalla categoria con un meccanismo proporzionale e tramite un regolamento elettorale da definirsi con apposito provvedimento della Giunta Comunale; d) n. 3 rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti operanti in ambito locale i cui criteri di individuazione saranno definiti con deliberazione della Giunto Comunale. 2. Nel caso in cui i soggetti indicati ai unti b), c) e d) del comma 1 non provvedano a designare i propri rappresentanti entro 90 giorni dalla richiesta da parte dell’ufficio competente, la Commissione è costituita dai componenti designati dal Sindaco e da quelli per i quali sia intervenuta la designazione entro i termini. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’Amministrazione comunale. 4. La Commissione resta in carica tre anni e comunque fino all’insediamento della successiva. 5. I suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa del Sindaco e delle Associazioni che li hanno rispettivamente designati; nel caso di dimissioni dei rappresentanti del settore taxi ed NCC, subentreranno i primi dei non eletti. Funzioni 6. La Commissione ha funzioni consultive su problemi di carattere generale relativi all’esercizio del servizio. 7. Il suo parere deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie: a) formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni; b) formazione e variazione di norme regolamentari; c) determinazione delle tariffe; d) criteri per l’individuazione dei luoghi di stazionamento; e) criteri per la determinazione e modifica degli orari di servizio. 8. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta, gli uffici comunali sono tenuti a procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso. 9. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori. Modalità e funzionamento 10. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l’ordine del giorno. La Commissione deve essere convocata entro 10 giorni dalla richiesta di parere obbligatorio. 11. La Commissione è convocata di norma almeno due volte l’anno e qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti. 12. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed almeno uno dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale; in seconda convocazione le sedute della Commissione Consultiva sono valide indipendentemente dal numero dei partecipanti. 13. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale a cura del segretario della Commissione. Qualora la Commissione sia convocata per l’esame di questioni che interessano specificatamente il territorio di uno o più Municipi, il Presidente deve convocare anche i rappresentanti degli stessi. ART. 36 – Sanzioni Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/92 e successive modifiche e integrazioni (Codice della Strada), dalla Legge Regione Lazio n. 58/93, ai titolari di licenze e autorizzazioni, ai loro sostituti si applicano le sanzioni che sono individuate con l’approvazione del Codice di Comportamento degli operatori del settore. ART. 37 – Sospensione della licenza di esercizio L’Amministrazione Comunale può sospendere la licenza di esercizio in base a quanto previsto dal Codice di Comportamento. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori o sostituti. La durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa. ART. 38 – Revoca della licenza taxi e dell’autorizzazione N.C.C. Il Comune dispone la revoca della licenza o dell’autorizzazione nei seguenti casi: a) per la quarta inosservanza all’obbligo di prestazione; b) per la seconda inosservanza all’obbligo della prestazione qualora il rifiuto del servizio si riferisca ad una persona disabile; c) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsti all’art. 21 del presente Regolamento; d) quando il titolare non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio; e) quando il titolare si trovi nelle condizioni di cui all’art. 17 comma 3 dela Legge Regione Lazio n. 58/93; f) qualora le licenze e le autorizzazioni non vengano sottoposte a vidimazione quinquennale presso il competente ufficio comunale; g) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell’arco di un triennio adottato ai sensi dell’art. 36 bis. La revoca viene comunicata all’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ed all’Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei Conducenti. ART. 39 – Decadenza della licenza e delle autorizzazioni Il Comune dispone la decadenza della licenza e delle autorizzazioni nei seguenti casi: a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’art. 19; b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare; c) per l’alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 30 gg. salvo i casi di forza maggiore. La decadenza viene comunicata all’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ed all’Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei Conducenti. ART. 40 – Vigilanza e controllo Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, e più in generale sull’esercizio dei servizi taxi e N.C.C., compete al Comune che lo esercita attraverso un apposito Ufficio di Controllo costituito con Deliberazione della Giunta Comunale. ART. 41 – Rapporto sul monitoraggio La Giunta Comunale annualmente presenta al Consiglio Comunale un rapporto ed un monitoraggio sulle attività del servizio, elaborato sulla base dell’istruttoria predisposta dagli uffici. Il rapporto sarà riferito sia alle condizioni operative della categoria che al servizio offerto all’utenza. TITOLO III SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA PIAZZA A TRAZIONE ANIMALE ART. 42 – Vetture pubbliche da piazza a trazione animale Sono applicabili ai titolari di licenza di vettura a trazione animale tutti gli articoli del presente Regolamento purchè compatibili con la particolarità del trasporto. ART. 43 – Principi distintivi per la trazione animale 1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche non può essere ritenuto un mero strumento di trazione, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo. 2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino o per mancata idoneità all’abilitazione prevista dal seguente articolo 45 non potrà essere ceduto a qualunque titolo per la macellazione. ART. 44 – Razze di cavalli idonee per il trasporto pubblico 1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli: - T.P.R. (tiro pesante rapido) o altre razze da tiro - Lipizzani - Maremmani - Trottatori, soggetti a valutazione morfologiche di categoria di peso. 2. Il rilascio di nuove licenze è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente. 3. Per le licenze attualmente vigenti è autorizzato l’uso di cavalli già in esercizio anche se diversi dalle razze indicate al comma 1, purchè ritenuti idonei da specifica certificazione veterinaria. ART. 45 – Abilitazione del cavallo 1. L’abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l’esercizio dell’attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza. 2. Tale abilitazione di durata annuale sarà rilasciata dal veterinario del servizio pubblico competente per territorio, che provvederà alla redazione e tenuta dell’anagrafe dei cavalli abilitate per licenze di vetture. 3. L’iscrizione all’anagrafe dei cavalli abilitati è attestata dal contrassegno (tramite vernice indelebile o targhetta in materiale idoneo) applicato dal veterinario sull’animale. 4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario competente per territorio (ASL). ART. 46 – Caratteristiche della carrozza I veicoli da piazza a trazione animale devono essere del tipo “milordina rotonda” a tre posti interni e possedere le seguenti caratteristiche: a) Corpo di cassa: ossatura in legno stagionato di frassino o noce. Pannelli in legno noce scayon e tulipier – Tavole di fondo e foderine in legno di olmo – Piastroni ai lati interni con squadre alle estremità. b) Ruote: mozzi o barilotti in legno di olmo – Gavelli in frassino – Raggi di acacia (robinia) – Cerchioni in ferro omogeneo a bordi tondi della larghezza minima di mm. 45. c) Avantreno e retrotreno: ponti di legno in frassino o noce – Assali con lubrificazione ad olio del diametro di mm. 30 – Molle di acciaio a quattro lame da mm. 40 – Meccanica o freno a scatto con impugnatura – Stanghe centinate con puntali nichelati all’estremità – Alettoni lunghi a forma di vaso, in ferro, a mandorla coperto di lamiera – Tavoletta del 3° posto abbassabile con braccioli laterali snodati e nichelati – Capota a tre archi con compassi di ferro. d) Tappezzeria: spalliera, cuscini e fianchetti di forma liscia in vacca nera lavabile e panno blu scuro alla capota – Pelle nera granita lucida ai grembiali – Tappeti felpati alle stanghette ed in basso in colore grigio. e) Fanali: tipo bisquadre ad intera guarnizione – Pareti metalliche nere e placcature nichelate. f) Ombrelloni: di colore nero invernale ed avana chiaro estivo. g) Verniciatura: cassa blu scuro – Alettoni neri – Tampolo nero – Ferramenta nera – Maniglie nichelate – Giro alla scorniciatura nero – Falsetto amaranto – Avantreno, retrotreno e ruote amaranto con filettature arancione. h) Targa: il veicolo deve essere munito di targa secondo quanto previsto dagli artt. 67 e 70 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e dagli artt. 222 e 226 del D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada). ART. 47 – Revoca della licenza Oltre a quanto previsto dall’art. 37 del Regolamento, il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell’abilitazione prevista nel precedente art. 45. ART. 48 – Codice di Comportamento Entro tre mesi dall’adozione del presente Regolamento, sentita la Commissione Consultiva prevista dall’art. 35 verrà approvato con Deliberazione di Giunta Comunale il Codice di comportamento degli operatori del settore, con il quale saranno individuati obblighi e divieti e relative sanzioni. ART. 49 – Carta dei Servizi L’Amministrazione Comunale promuove l’adozione da parte delle organizzazioni di categoria del settore di una Carta dei servizi che dovrà ispirarsi ai seguenti principi fondamentali: eguaglianza, continuità, partecipazione, qualità e efficacia. Approvazione del Codice di Comportamento in attuazione dell’art. 44 del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea. Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 214 del 12-13 novembre 1998 ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, subordinandone l’entrata in vigore all’approvazione del Codice di Comportamento e della Carta dei Servizi previsti dagli articoli 44 e 45 del Regolamento stesso; che in particolare l’art. 44 rinvia l’approvazione del Codice di Comportamento alla Giunta Comunale “sentita la Commissione Consultiva prevista dall’art. 32 e l’Autorità per i servizi Pubblici Locali del Comune di Roma”; che tale Commissione nominata con Determinazioni Dirigenziali n. 507 del 2 aprile 1999 e n. 642 del 29 aprile 1999 ha esaminato, nelle sedute in data 8 aprile 1999 – 20 aprile 19999 – 4 maggio 1999 e 7 maggio 1999 il Codice di Comportamento e la Carta dei Servizi proposti dall’Amministrazione Comunale, formulando osservazioni e pareri; che con deliberazioni G.C. n. 1405 e n. 1406 del 9 luglio 1999 sono stati approvati rispettivamente i “Principi informatori della Carta dei Servizi” ed il “Codice di Comportamento” per il settore degli autoservizi pubblici non di linea; che ai sensi dell’art. 5 della predetta deliberazione n. 1406 è stata istituita una Commissione di garanzia con il compito di acquisire ogni eventuale notizia di violazione dei doveri previsti da norme di legge, di regolamento e delle disposizione del citato Codice, verificare la fondatezza delle notizie in contraddittorio con l’interessato, esprimere un giudizio sulla eventuale responsabilità del conducente ed indicare la sanzione da applicare; che successivamente è emersa la necessità di coordinare l’irrogazione delle sanzioni previste dal Codice di Comportamento, del regolamento e dalla normativa nazionale e regionale in materia; che pertanto, con deliberazione G.C. n. 646 del 13 giugno 2000, sono stati sostituiti il comma 5.1 “Sanzioni”, il comma 5.3 “Commissione di garanzia” e modificato il comma 5.5 “Fondo della qualità del servizio” della citata deliberazione n. 1406/99; che con deliberazione G.C. n. 363 del 18 giugno 2003, al fine di garantire la continuità dei lavori della Commissione di garanzia, è stato nuovamente sostituito il comma 5.3 della citata deliberazione n. 1406/99; che alla luce dell’esperienza maturata nel corso di sette anni di attività della Commissione di garanzia, è emersa la necessità di ridefinire i principi e gli obblighi generali e specifici dei conducenti taxi ed N.C.C. al fine di renderli più aderenti alle reali condizioni di erogazione del servizio, nonché di snellire l’intero procedimento sanzionatorio; LA GIUNTA COMUNALE delibera di approvare il documento allegato al presente atto – del quale forma parte integrante – contenente sia il Codice di Comportamento, previsto dall’art. 44 del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, sia gli obblighi ed i doveri dei viaggiatori.
CODICE DI COMPORTAMENTO Art. 1 – Principi Il conducente svolge il proprio servizio nel modo più efficiente nell’interesse suo e del cliente e del Servizio d’interesse pubblico (SOSTITUITO: del servizio pubblico) che gli è affidato, ed assume le responsabilità connesse al proprio compito. In particolare dovrà cercare di soddisfare, nei limiti del possibile, ogni legittima richiesta del cliente in relazione al servizio effettuato, nonché assicurare una condotta di guida ed un contegno rispettosi dei passeggeri e degli altri utenti della strada. Il comportamento del conducente dei veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea è improntato all’osservanza delle leggi, delle norme che disciplinano il servizio ed in particolare del Codice di Comportamento e della carta dei servizi, al rispetto delle Istituzioni e dell’Amministrazione che gli affida il servizio. (CANCELLATO: l’interesse pubblico sugli interessi privati propri ed altrui) Art. 2 – Obblighi generali per i conducenti Nell’esercizio della propria attività i titolari di licenze ed autorizzazioni, i collaboratori familiari ed i sostituti alla guida hanno l’obbligo di: 1. applicare sull’autovettura in servizio i contrassegni distintivi di riconoscimento specificati agli art. 21 e 22 del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea e disposizioni attuative; 2. comportarsi con educazione, correttezza, civismo e senso di responsabilità, in qualsiasi evenienza, e prestare servizio in condizioni decorose, avendo altresì particolare cura della propria persona e della pulizia ed efficienza del mezzo; 3. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri; 4. tenere nel veicolo – oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso – la licenza o l’autorizzazione comunale ed ogni altro atto rilasciato dall’Amministrazione Comunale in relazione all’esercizio del servizio, in particolare: condizioni tariffarie in vigore, codice di comportamento, carta dei servizi, moduli per eventuali reclami; 5. caricare i bagagli dei viaggiatori negli appositi vani e scaricarli sul marciapiede più vicino al luogo di destinazione indicato dall’utente nei limiti che le condizioni della viabilità consentano; 6. consentire l’occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato; non chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine dei clienti invalidi e dei cani dei non vedenti. E’ consentito richiedere un compenso extra (stabilito dall’A.C. e d’intesa con i rappresentanti eletti dai titolari di licenza taxi) se per il servizio il cliente voglia autovetture omologate per 8pax Per il trasporto di (SOSTITUITO: altri) animali i conducenti hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di tutti gli animali sprovvisti del loro apposito trasportino. (SOSTITUITO: tramite preventiva comunicazione telefonica, se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto (art. 13 c. 5 del Regolamento Comunale per i diritti degli animali); 7. richiedere quale compenso solo l’importo indicato dal tassametro ed i supplementi autorizzati secondo quanto previsto dall’art. 30 c. 5 del Regolamento Comunale (salvo “tariffe fisse” in esecuzione dell’art. 6 c. 1 lett. f L. 248/06) e, per i conducenti di autovetture da noleggio, l’importo pattuito; 8. non interrompere il servizio se non a richiesta del passeggero o in caso di violazione, da parte di questi, degli obblighi di cui al successivo art. 6, o di forza maggiore, o di pericolo, o comunque di situazioni che pregiudicherebbero la sicurezza del servizio; 9. non fumare in servizio, e limitare l’uso del telefono ai soli casi di effettiva necessità facendo sempre uso di apparati “viva voce” o di auricolari; 10. depositare all’ufficio oggetti rinvenuti, entro il primo giorno lavorativo successivo al ritrovamento qualunque oggetto dimenticato nella vettura, che non possa essere riconsegnato immediatamente; 11. non far salire sulla vettura persone estranee a quelle che l’hanno noleggiata. Art. 3 – Obblighi specifici per i conducenti di taxi Nell’esercizio della propria attività i titolari di licenza taxi, i loro collaboratori familiari, i sostituti alla guida hanno l’obbligo di: 1. aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona all’interno del territorio comunale, fatto salvo il diritto alla sicurezza del conducente (tale inosservanza viene sanzionata ai sensi dell’art. 4 della Legge Regione Lazio n. 58/93); 2. azionare il tassametro solo dopo che il cliente è entrato nel taxi, tranne quando il servizio è stato richiesto attraverso la centrale radio e la postazione telefonica agli stazionamenti; 3. avvertire il cliente del momento in cui deve essere applicata la tariffa extraurbana, per i perimetri che eccedono il perimetro urbano; 4. attivare l’illuminazione del segnale TAXI, quando la vettura è disponibile, nel rispetto dell’art. 152 Dlgs 30 aprile 1992 n. 285; 5. seguire, salvo espressa diversa richiesta del cliente o comprovabili cause di forza maggiore tempestivamente comunicate al cliente, il percorso più economico per recarsi a destinazione; 6. iniziare il servizio nel territorio del Comune di Roma, salvo eventuali deroghe stabilite dall’Amministrazione a seguito di accordi stipulati con altri Enti o Amministrazioni; 7. non rimanere alla guida per un periodo superiore alle 9 ore continuative, salvo diversa disciplina stabilita dalle turnazioni; 8. comunicare al competente ufficio comunale il cambio di domicilio entro una settimana dal suo verificarsi; 9. accettare le modalità di pagamento della corsa stabilite con il cliente all’atto dell’acquisizione della corsa, anche in virtù di convenzioni od accordi stipulati dalla società o cooperativa di appartenenza; 10. rilasciare, su richiesta del cliente (SOSTITUITO: utente), la ricevuta contenente il numero della licenza, la data, l’importo totale dovuto, indicato dal tassametro, il luogo di prelevamento, quello di destinazione e gli eventuali supplementi o le variazioni (SOSTITUITO: riduzioni) tariffarie applicate; 11. comunicare tempestivamente ogni sostituzione alla guida nei modi previsti dagli articoli 7 (collaborazione familiare) e 19 (sostituzione alla guida) del Regolamento; 12. sostare negli stazionamenti autorizzati (art. 27 del Regolamento) solo se in servizio; 13. dare evidenza del “fuori servizio”, mediante apposito segnale o dispositivo esterno approvato dall’Amministrazione. Art. 4 – Obblighi specifici per i conducenti di vetture N.C.C. Nell’esercizio della propria attività i titolari di autorizzazione al noleggio (NCC) ed i loro collaboratori familiari hanno l’obbligo di: 1. accettare la prenotazione del sevizio esclusivamente presso la rimessa o la sede del vettore, qualora coincida con la rimessa, e documentare, secondo le modalità fissate dall’Amministrazione, l’avvenuta prenotazione; 2. riportare la vettura alla rimessa, nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto; 3. non tenere il veicolo in sosta sulla strada, salvo che durante l’esecuzione del servizio; 4. comunicare all’ufficio comunale competente l’eventuale variazione dell’indirizzo della rimessa entro una settimana dal suo verificarsi. Art. 5 – Violazioni del Codice di comportamento 5.1 Sanzioni Tutte le infrazioni al presente Codice, oltre ad essere soggette alle sanzioni pecuniarie previste dal “Codice della Strada” (dlgs n. 258/92 e s.m. e i.) e dal “Codice della Navigazione”, sono punite con la sanzione amministrativa della diffida, della sospensione dal servizio, e della revoca della licenza. a) Diffida La diffida consiste in un formale richiamo dell’Amministrazione ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio. Il provvedimento di diffida, salvo quanto previsto nei casi di sospensione e revoca di cui alle successive lettere b) e c), è disposto nel caso in cui il conducente non ottemperi ai principi ed agli obblighi previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 (ad esclusione del 3.1). b) Sospensione b.1) Oltre a quanto previsto all’art. 4 della Legge Regione Lazio n. 58/93, la sospensione dell’autista, sia esso titolare o sostituto (SOSTITUITO: della licenza), per un minimo di dieci (10) giorni ed un massimo di quaranta (40) giorni, è disposto nel caso il conducente: - commetta una violazione delle regole del servizio, quando abbia già ricevuto, nel periodo di ventiquattro mesi prima della commissione dell’infrazione, un provvedimento di diffida o di sospensione; - effettui un percorso svantaggioso economicamente per il cliente, salvo i casi previsti; - ometta di rilasciare la ricevuta, quando è richiesta dal cliente ovvero rilasci una ricevuta non conforme alle norme del presente codice di comportamento; - rifiuti il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di un disabile ovvero aumenti di un costo improprio e non dovuto il prezzo di una corsa effettuata da un soggetto disabile; - richieda al cliente un corrispettivo maggiore di quello indicato dal tassametro o di quello dovuto applicando la corretta tariffa ed i supplementi previsti. b.2) oltre a quanto previsto all’art. 4 della Legge Regione Lazio n. 58/93, la sospensione dell’autista, sia esso titolare o sostituto (SOSTITUITO: della licenza), è disposta per un minimo di trenta (30) giorni fino ad un massimo di centoventi (120) giorni nel caso in cui: - commetta un’infrazione di cui al comma precedente per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di sospensione; - svolga il servizio con tassametro manomesso, alterato, non sigillato o non approvato; - sia alla guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o si trovi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; - interrompa la corsa fuori dai casi consentiti. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il periodo di sospensione dell’autista, sia esso titolare o sostituto (SOSTITUITO: della licenza), è il doppio di quello irrogato con l’ultimo provvedimento adottato, sempre entro i limiti del massimo previsto. Il periodo di sospensione dell’autista, sia esso titolare o sostituto (SOSTITUITO: della licenza), non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti. (CANCELLATO: Entro il primo martedì successivo a quello di notifica del provvedimento, il conducente provvede a consegnare la licenza o autorizzazione comunale d’esercizio all’ufficio comunale competente, nonché la dichiarazione resa dall’officina accreditata relativa alla rimozione del sigillo in piombo del tassametro del taxi. La riconsegna di detti documenti nonché la ripiombatura del tassametro sono effettuati al termine del periodo di sospensione previsto.) Nel caso in cui il titolare venga rinviato a giudizio per reati commessi nell’esercizio della professione è disposta la sospensione dal servizio fino alla comunicazione all’U.O. TPL da parte dell’interessato della sentenza definitiva di proscioglimento passata in giudicato. Nel periodo di sospensione disposta ai sensi del presente capoverso, il titolare della licenza può farsi sostituire da persona avente i requisiti, previa comunicazione all’U.O. TPL. Qualora, invece, al rinvio a giudizio consegua sentenza definitiva di condanna, la licenza è revocata e si applicano le misure di cui al seguente punto c). c) Revoca l’Amministrazione comunale, oltre ai casi indicati all’art. 34 del Regolamento, dispone la revoca della licenza nel caso in cui il titolare incorra, nell’arco di cinque anni solari dalla data dell’ultimo provvedimento di sospensione adottato, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta (180) giorni. I provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell’art. 4 della Legge Regione Lazio n. 58/93 non vanno computati in tale totale. La licenza revocata è trasferibile a persona indicata dal titolare entro 180 giorni dal provvedimento di revoca, oltre tale termine verrà assegnata al primo degli idonei non vincitori nella graduatoria approvata più di recente a seguito di espletamento dell’ultimo bando di concorso per il rilascio di nuove licenze, anche nel caso in cui siano trascorsi più di tre anni dall’approvazione della stessa. Se l’assegnatario rinuncia o non può accettare, la licenza viene rilasciata al candidato successivo in graduatoria. 5.1.2 Modalità di applicazione delle sanzioni Nel caso di violazione accertata da parte di pubblici ufficiali, la sanzione è adottata con Determinazione Dirigenziale del Direttore dell’U.O. TPL del Dipartimento VII secondo le modalità indicate al successivo punto 5.4. In tutti gli altri casi provvede la Commissione di cui al successivo punto 5.3, secondo le modalità indicate la punto 5.5. (CANCELLATO: In caso di violazione commessa da un collaboratore familiare o un sostituto alla guida, la sanzione si applica anche nei confronti del titolare della licenza, in quanto obbligato in solido con il responsabile. Per tutta la durata del procedimento sanzionatorio e fino al termine del periodo dell’eventuale sospensione della licenza, non può essere concesso il trasferimento della licenza medesima ai sensi dell’art. 18 del Regolamento.) 5.2 Criteri di valutazione delle violazioni Nell’applicazione delle sanzioni l’Amministrazione si atterrà ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità di comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate; b) natura e rilevanza dei doveri violati; c) grado di danno o del pericolo causato all’utente o all’Amministrazione ovvero gravità del disservizio determinatosi; d) comportamento del conducente nel biennio precedente; e) ripetuta violazione di un medesimo obbligo. 5.3 Commissione di garanzia Al fine della irrogazione delle sanzioni indicate al numero 1 del presente articolo e all’art. 4 della Legge Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, è istituita una Commissione di garanzia con il compito di acquisire ogni eventuale notizia di violazione dei doveri previsti da norme di legge, Regolamento e dalle disposizioni del presente Codice, verificandone la fondatezza in contraddittorio con l’interessato, esprimere un giudizio sulla eventuale responsabilità del trasgressore ed indicare la natura e la misura della sanzione da applicare. La Commissione di garanzia, nominata con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento VII, è composta da tre membri individuati nel modo seguente: a) un membro designato dall’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma, con le funzioni di Presidente della Commissione; b) un membro designato dall’Avvocatura Comunale; c) un membro designato dall’Avvocatura Regionale. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale del Dipartimento VII, di qualifica non inferiore alla VI; la Commissione si avvarrà inoltre di sede, mezzi ed eventuale altro personale messi a disposizione dal Comune di Roma. La Commissione resta in carica due anni prorogabili per ulteriori due anni con apposita Determinazione Dirigenziale. 5.4 Procedimento disciplinare dell’U.O. TPL Qualora la violazione accertata da un pubblico ufficiale comporti l’adozione di uno dei provvedimenti di cui al precedente punto 5.1 e all’art. 4 della Legge Regione Lazio del 26 ottobre 1993 n. 58, l’organo accertatore invia un rapporto informativo all’U.O. TPL, corredato di tutti i documenti e gli atti necessari alla valutazione. Il Direttore, o il responsabile del procedimento da lui designato, comunica all’autore della violazione e ad eventuali obbligati in solido l’avvio del procedimento per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio. Gli interessati hanno facoltà di presentare documentazioni o memorie scritte entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento delle documentazioni o memorie scritte il Direttore dell’U.O. TPL, compiuti gli accertamenti necessari, dispone l’archiviazione del procedimento o, con provvedimento motivato, irroga la sanzione amministrativa. 5.5 Provvedimento disciplinare della Commissione di garanzia La Commissione di garanzia, acquisita la notizia di violazione dei doveri indicati nelle precedenti disposizioni, contesta all’interessato per inscritto eventuali addebiti e lo invita a presentare entro 10 giorni dalla comunicazione, eventuali sue osservazioni e prove a discolpa. L’interessato può chiedere di essere sentito personalmente, ed in tal caso la Commissione provvederà a comunicare la data ed il luogo di audizione. Il conducente ha diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti del procedimento (salvo diritto alla privacy da parte del cliente) e potrà farsi assistere o rappresentare da persona ed organizzazione sindacale di sua fiducia. La Commissione ha facoltà di acquisire ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della decisione. Compiuti gli accertamenti necessari e sentito l’interessato che ne abbia fatto richiesta, la Commissione archivia il procedimento, ovvero esprime motivato parere vincolante con cui, accertata la responsabilità, determina la sanzione da irrogare. Entro 30 giorni dal ricevimento del parere il Direttore dell’U.O. TPL adotta il provvedimento sanzionatorio che viene comunicato agli interessati entro i successivi 3 giorni. Art. 6 – Obblighi dei viaggiatori 6.1 Il viaggiatore deve: - mantenere un comportamento rispettoso del vivere civile e tale da non compromettere la sicurezza del viaggio; - rispettare il divieto di fumare; - allacciarsi le cinture di sicurezza, ove previsto dall’art. 172 del Codice della Strada; - pagare l’importo della corsa; - informare l’autista all’inizio della corsa del percorso desiderato qualora desideri un percorso specifico; - informare preventivamente l’autista circa le modalità di pagamento; - lasciare una caparra adeguata al tempo d’attesa qualora desideri far attendere il veicolo. 6.2 Il viaggiatore non deve: - sporcare o danneggiare la vettura e le sue apparacchiature - gettare oggetti dal finestrino; - portare animali domestici al seguito senza apposito trasportino (ad eccezione dei cani guida per non vedenti), senza il consenso del conducente. - salire o scendere dal veicolo in movimento -portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentano spigoli appuntiti, o per qualsiasi ragione possano risultare molesti, ingombranti o pericolosi - aprire la portiera dell’autovettura verso la corsia di scorrimento - fare schiamazzi o rumori molesti -fumare nelle autovetture -distrarre o disturbare il conducente durante l’effettuazione del servizio Norme transitorie: A) I procedimenti per fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente Codice di Comportamento sono soggetti alle procedure ed alle eventuali sanzioni previste nella precedente versione del Codice stesso. B) I titolari di licenza taxi, i sostituti alla guida e i collaboratori familiari che fossero già stati soggetti all’applicazione di una sanzione pecuniaria o di sospensione ai sensi della precedente versione del Codice di Comportamento, verranno considerati già diffidati ai sensi dell’art. 5.1 a) del presente Codice. |