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Art.8

La qualità di socio si perde per morte, esclusione, recesso. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, ivi compreso il persistere del mancato pagamento delle quote sociali.

Art.9

Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento.

Art.10

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  1. dall'introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie.
  2. dalle elargizioni, liberalità, donazioni e lasciti dei soci e di simpatizzanti dell'Associazione, comunque ritenuti legittimi e approvati dal Consiglio Direttivo.

Art.11

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'art.2 del presente statuto.

Art.12

Organi dell'Associazione sono:

  1. l'Assemblea dei soci.
  2. il Consiglio Direttivo.
  3. il Collegio dei Probiviri.

Art.13

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art.14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima adunanza, e possono essere convocate anche fuori della sede sociale, mediante avviso scritto.

 

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