(Art.
126-bis
CDS)
Al
momento
del
rilascio
della
patente
viene
attribuito
un
punteggio
di
venti
punti
che
viene
annotato
nell'anagrafe
nazionale
degli
abilitati
alla
guida,
tenuto
dal
DTTSIS
(Dipartimento
Trasporti
Terrestri,
ex
Motorizzazione
Civile).
Cosa
succede
al
momento
dell'accertamento
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Il punteggio previsto per ciascuna violazione è indicato nel verbale di contestazione. Quando la decurtazione viene annotata nell'archivio nazionale degli abilitati alla guida, l'utente riceve al proprio domicilio una comunicazione della avvenuta decurtazione.
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Per i conducenti che hanno conseguito la patente dopo il 1 ottobre 2003 ogni violazione comporta una riduzione di punteggio in misura doppia.
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Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni per le quali è prevista la decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente dovranno essere detratti al massimo 15 punti.
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Qualora il conducente non sia stato identificato, l'obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, all'ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e quelli della patente della persona che si trovava alla guida al momento della violazione. In caso di omessa comunicazione l'obbligato in solido è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di €357,00 (Come risulta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 27 del 2005).
Come
avviene
la
decurtazione
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La decurtazione viene disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri al momento della definizione del verbale di accertamento di una violazione (cioè dopo il pagamento della sanzione oppure, se questo non è avvenuto, alla scadenza dei termini per impugnarla o, infine, all'esito negativo dell'eventuale impugnazione al prefetto o al Giudice di Pace o per Cassazione).
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Nessun provvedimento di riduzione è applicato direttamente dagli organi di polizia che hanno accertato la violazione che provvedono entro 30 giorni dal momento in cui l’accertamento è diventato definitivo (sono stati esperiti cioè tutti i rimedi amministrativi o giurisdizionali) a comunicare l’applicazione della sanzione o l’esito negativo dei ricorsi all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
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La decurtazione è comunicata all'interessato a cura del DTTSIS.
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Il titolare può controllare in tempo reale presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato della propria patente.
Come
si
recupera
il
punteggio
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Se per un periodo di due anni consecutivi non si subisce alcuna ulteriore decurtazione di punti viene riattribuito il completo punteggio iniziale.
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Ai titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l'accreditamento di 2 punti, e così per ogni periodo successivo fino ad un massimo di 10.
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Il punteggio perso può essere recuperato frequentando appositi corsi (fino a 6 punti e fino a 9 punti per i conducenti titolari di abilitazione professionale correlata alle patenti di categoria B, C, C+E, D, D+E).
Cosa
succede
all'esaurimento
dei
punti
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All'esaurimento del punteggio disponibile, è disposta la revisione della patente di guida. Cioè il conducente è invitato con lettera recapitata al suo domicilio a ripetere gli esami previsti per il rilascio della patente.
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La revisione della patente deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui perviene la comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il conducente può continuare a circolare.
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Se non ci si presenta a sostenere gli esami di revisione la patente è sospesa e non si può più circolare fino a quando non si sono superati con esito favorevole.
Il
nuovo
codice
prevede
20
punti
virtuali
per
ogni
patente
di
guida
che
verranno
scalati
a
seconda
delle
infrazioni
commesse
come
riportato
nella
tabella
detrazione
punti
Gli
automobilisti
che
commettono
più
infrazioni
in
una
volta
sola
possono
perdere
al
massimo
15
punti
nel
caso
in
cui
non
siano
previste
sanzioni
accessorie
(sospensione
e
revoca
della
patente).
Per
recuperare
i
punti
persi
sono
previsti
dei
corsi
di
educazione
stradale
con
frequenza
obbligatoria.
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